Gli economisti borghesi vedono soltanto che
con la polizia moderna si può produrre meglio
che, ad es., con il diritto del più forte. Essi
dimenticano soltanto che anche il diritto del
più forte è un diritto, e che il diritto del più
forte continua a vivere sotto altra forma nel
loro “Stato di diritto” (K. Marx).
Come se non si sapesse da lungo tempo che
il diritto non dà niente, ma solo sanziona ciò
che esiste (K. Marx).
La regolamentazione dei rapporti sociali assume in
misura maggiore o minore carattere giuridico. […]
Come la ricchezza della società capitalistica assume
la forma di una immane raccolta di merci, così la
società stessa costituisce una catena infinita di
rapporti giuridici (E. B. Pašukanis).
Il diritto è nulla senza un apparato capace
di costringere all’osservanza delle sue norme (Lenin).
La tradizione degli oppressi ci insegna che
lo “stato di emergenza” in cui viviamo è la regola.
Dobbiamo giungere a un concetto di storia che
corrisponda a questo fatto (W. Benjamin).
«Nell’ostilità la sola relazione possibile
è la relazione di dominio» (G. W. F. Hegel).
Qual è la realtà dello Stato di diritto e della democrazia, al di là di ogni loro ideologizzazione e mitizzazione? Nelle pagine che seguono tenterò un approccio critico-radicale alla scottante, e vecchissima, “problematica”. La cosa mi appare quanto più necessaria oggi, dopo il dibattito che si è aperto nella cosiddetta intellighentia occidentale in seguito alle note vicende terroristico-repressive francesi. Alludo ovviamente allo stato d’emergenza proclamato in Francia dopo gli attentati del 13 novembre.
La sospensione o la cancellazione della cittadinanza francese alle persone condannate per terrorismo internazionale e gli altri provvedimenti repressivi probabilmente non eserciteranno alcun effetto deterrente sui potenziali terroristi di “stampo islamista”, i quali, è realistico pensare, hanno cancellato da tempo dal loro cuore e dalla loro mente una cittadinanza divenuta odiosa (gli affiliati al Califfato Nero bruciano i loro vecchi passaporti durante il rito di giuramento alla Misericordiosa Causa), mentre in compenso essi appaiono misure molto efficaci nei confronti dei giovani immigrati arabi di seconda e terza generazione che vivono nelle periferie delle città francesi. Naturalmente si colpisce un segmento del proletariato francese per ammonire tutti gli altri. Si può parlare, a questo proposito, di terrorismo di Stato? Mentirei al lettore se gli suggerissi una risposta negativa. L’ex ministro della Giustizia Christiane Taubira si oppone all’inasprimento delle leggi speciali emanate dal governo francese dopo i fatti sanguinosi di novembre, ma riconosce al Presidente Hollande il diritto di colpire con forza «il nemico esterno»: una dialettica (o gioco delle parti) tutta interna alla politica borghese, la quale è abbastanza intelligente da crearsi un’opposizione interna a uso e consumo del controllo sociale. Gli anticapitalisti possono usare questa dialettica, queste contraddizioni in seno alla classe dirigente? E in che senso? in quali modi?
«È nelle crisi che riveliamo chi siamo», scrive giustamente Lucio Caracciolo riflettendo su come i Paesi dell’Unione europea stanno reagendo alle sfide poste dalla minaccia terroristica e dalla crisi migratoria; per poi aggiunge una considerazione abbastanza deprimente (beninteso per i sostenitori del “sogno europeista”, non per chi scrive): «C’è da temere per il nostro futuro, se siamo quelli che sembriamo essere oggi» (Limes, 29 gennaio 2016). Si tratta di capire la natura della minaccia che incombe sulle nostre teste. Come ho scritto in più occasioni, terroristica è in primo luogo la società capitalistica considerata nella sua dimensione planetaria: è da questa prospettiva che approccio la complessa fenomenologia del dominio.
Solo adesso trovo il tempo di sistemare alla meglio degli appunti presi nelle ultime settimane seguendo l’intenso dibattito che si è sviluppato in quella che un tempo si chiamava intellighentia occidentale dopo l’attivismo legislativo “antiterroristico” dei vari governi europei, naturalmente quello francese su tutti, seguito agli attentati parigini del 13 novembre 2015. Si tratta di poche – e certamente confuse – riflessioni intorno a un tema (cosa occorre intendere per Stato di diritto) che di tanto in tanto mi piace frequentare nonostante difetti di “competenze specifiche” in materia di scienza giuridica. (Del resto, dal punto di vista delle “competenze specifiche” non potrei scrivere di alcunché. Il lettore è dunque avvertito!). Sia però detto a mia parziale discolpa che più che il “rigore scientifico” mi sta a cuore conquistare, preferibilmente in dialogo con chi legge, un punto di vista autenticamente radicale (la radice è, marxianamente, l’uomo che vive in una precisa dimensione storico-sociale), su questa come su qualsiasi altra “problematica” che mi capita di affrontare. Mettiamola così: l’impegno c’è; quanto al risultato non spetta a me giudicare – anche perché come il personaggio di Orazio inclino a una certa auto indulgenza: «Io, quanto a me, mi perdono».
Scherzi a parte, si tratta comunque di un primo inquadramento politico-teorico, diciamo così, di un primo approccio all’importante questione, la quale non mancherà certo di interessanti sviluppi già nel breve periodo. Chiedo venia per le eventuali ripetizioni sfuggite alla mia attenzione; ricordo ancora una volta che il lettore ha davanti agli occhi degli appunti, non un testo che abbia la benché minima pretesa di “organicità” e, tanto meno, di completezza.
Ci sono, a mio avviso, due differenti e diametralmente opposti modi di contrastare le politiche repressive degli Stati: uno è quello che si basa sulla difesa dello Stato di diritto, con quel che ne segue in termini di rivendicazione della «vera democrazia», dei «diritti inalienabili dell’uomo», della «separazione dei poteri» e così via; l’altro modo punta piuttosto a focalizzare l’attenzione sulla radice sociale di quelle politiche e sul reale contenuto dello Stato di diritto, con ciò che ne segue circa il significato da attribuire ai cosiddetti diritti umani ecc. Il primo modo di approcciare il problema a me pare che, certo in ottima fede, porti tanta acqua al mulino della conservazione sociale, non sia cioè in grado di opporsi efficacemente ai soggetti politici che, del tutto legittimamente (con diritto), si pongono il problema di come affrontare le sfide, le contraddizioni e le opportunità che la prassi sociale capitalistica, considerata nella sua dimensione mondiale, continuamente genera in vista della continuità del Dominio.
***
Scrive Antonella Soldo (sulla scorta delle tesi sostenute da Giorgio Agamben sullo stato di emergenza): «Ammesso che l’Europa vinca questa “guerra” – proprio così l’ha chiamata il presidente Hollande – i suoi stati non ne usciranno liberi e democratici come sono stati, nonostante tutto, finora. Essi saranno diventati, piuttosto, come dicono alcuni studiosi americani, dei security state: completamente incentrati su una diversa gestione degli effetti e un diverso esercizio del potere sugli uomini e sui corpi, ma assolutamente incapaci di incidere sulle cause. Ma un security state non è più uno stato di diritto» (1). Detto che personalmente non condivido la stessa positiva («nonostante tutto»!) opinione dell’autrice circa le “democrazie reali” europee, aggiungo che non sono poi così sicuro sul fatto che il «security state» realizzi un superamento dello Stato di diritto. Anzi, sarei orientato piuttosto verso la tesi opposta, e cioè che anche il security state, «nonostante tutto», “cade” nella – cattiva – dimensione dello Stato di diritto. E qui naturalmente prende corpo il rognoso, e vecchissimo, problema intorno al significato che sarebbe opportuno attribuire al sintagma Stato di diritto. Per non parlare del diritto nella sua astratta determinazione! Nel suo saggio del 1921, La funzione rivoluzionaria del diritto e dello Stato, Pëtr Ivanovic Stučka ricordava le ironiche parole di Kant: «Ancora cercano i giuristi una definizione per il loro concetto di diritto»; per poi aggiungere (il “giurista” bolscevico, non il filosofo di Königsberg): «Sembrerebbe in realtà che, da quando è sorta nella scienza giuridica una tendenza sociologica, una cosa sia stata definitivamente stabilita: che cioè sono proprio i rapporti sociali ad essere diritto. Ma questa tendenza sociologica, là dove si è sviluppata fino ad attingere il concetto di rapporto sociale e di ordine sociale, cozzò contro il concetto di società o contro il fantasma della lotta di classe e venne così nuovamente ridotta al più completo silenzio» (2). Un destino che la scienza sociale borghese ha visto ripetersi in molti ambiti di ricerca (dall’economia alla psicoanalisi, dalla sociologia all’antropologia, ecc.) via via che si sono precisati i caratteri di classe del regime sociale venuto fuori dalla rivoluzione antifeudale.
Modestissimo scolaretto del “giurista” di Treviri, anch’io tendo a definire il diritto nei termini appena visti. L’obiettivo di questo scritto è appunto quello di contribuire a una definizione dello Stato di diritto elaborata dal punto di vista classista-rivoluzionario (3). So già che il risultato non sarà degno dell’ambizioso progetto, ma ciò non mi impedisce di misurarmi con la preziosa “problematica”.
Cercherò di articolare e approfondire le quattro tesi che seguono:
1) È nello stato d’eccezione, che dètta al Sovrano decisioni altrettanto eccezionali, che lo Stato (a prescindere da ogni sua definizione politico-giuridica) ha modo di dispiegare tutta la sua efficacia “operativa” e di mettere a nudo la sua più intima natura – di classe.
2) Lo Stato di diritto, anche nella sua “declinazione” progressista, presuppone rapporti sociali di dominio e di sfruttamento, esso ne rappresenta la continuazione con altri mezzi, mezzi idonei a legittimarli e a difenderli. In questo peculiare senso lo Stato, qualunque sia la sua contingente fenomenologia politico-istituzionale, è sempre di diritto, una volta ammessa una declinazione forte (“sostanzialista”) del concetto di diritto.
3) Il regime democratico-parlamentare rappresenta il miglior travestimento politico e ideologico dell’oppressione sociale. Anticipo subito una risposta all’obiezione che una simile tesi suscita spontaneamente («È dunque da preferirsi il regime autoritario-totalitario?»). In linea di principio, dal punto di vista critico-radicale, ossia dalla prospettiva che mi sforzo di guadagnare, è preferibile solo l’autonomia di classe, cioè a dire la coscienza dei dominati circa la loro pessima condizione sociale e le loro eccezionali potenzialità rivoluzionarie in grado di ribaltare radicalmente questa condizione. La mancanza, ormai da moltissimo tempo, di questa coscienza è un elemento centrale di ogni seria riflessione intorno allo stato dell’arte del dominio. Come la storia lontana e recente della moderna società capitalistica insegna, non esiste un regime politico-istituzionale che permetta alle classi dominate di guadagnare con più facilità in forza e coscienza, così da giungere al salto qualitativo rivoluzionario. È altresì evidente, almeno agli occhi di chi approccia la storia in quanto «è storia di lotte di classi», che solo l’antagonismo politico e sociale dei senza riserve può favorire il guadagno di cui sopra, a prescindere dal contingente assetto politico-istituzionale dello Stato. Anche da questo punto di vista democrazia e fascismo, esercizio normale del dominio politico e stato d’emergenza mi appaiono come le facce di una stessa medaglia, come due momenti nient’affatto opposti ma anzi molto “sinergici” e complementari, come modi di essere e di articolarsi della stessa cattiva Cosa. Sotto questo aspetto assai significativo, anche per il merito della questione (il contratto nazionale di lavoro), mi appare quanto scrisse Max Horkheimer nell’autunno del 1943: «Il fascismo ha rivelato solo ciò che era già insito nel liberalismo: la natura illusoria del contratto di lavoro come un accordo tra partner ugualmente liberi. Sarebbe un grave errore teorico denunciare il contratto nell’epoca del moderno totalitarismo come mera formalità, e sottolineare invece la sua genuina autenticità sotto il liberalismo. In entrambe le fasi del sistema economico lo scopo del contratto può essere considerato il mantenimento della stessa disuguaglianza di base che è celata dal linguaggio democratico» (4).4) Il regime democratico è la formazione politico-istituzionale che meglio consente il pieno dispiegamento del peculiare diritto borghese, il cui presupposto materiale è da ricercarsi nello scambio mercantile che stringe in una serie di reciproche obbligazioni non solo i soggetti economici “ufficiali”, ma l’insieme degli individui, come è anche evidente dalla continua evoluzione del contratto matrimoniale (5).
Mi rendo perfettamente conto che la mia tesi “sostanzialista” potrebbe venir ripresa entusiasticamente anche dai “nipotini” del fascismo e del nazismo, i quali esattamente come i progressisti cullano idee molto feticistiche sul cosiddetto Stato di diritto, e difatti essi non sono disposti a rinunciare a quel contenitore politico-ideologico che i sinistri invece gli negano; ma questo si spiega benissimo appunto con la universale superstizione per lo Stato, Stato che per me ha lo stesso urticante e odioso significato sia che venga declinato dai “sinistri” («solo il nostro Stato democratico è uno Stato di diritto!») sia che venga declinato dai “destri” («come dice il compagno Isaia, anche il nostro Stato autoritario è uno Stato di diritto!»). Detto per inciso, giusto i destri possono considerarmi un “compagno”, magari di strada…
Per quel che mi riguarda, cospiro contro il Leviatano in quanto tale, non contro una sua particolare e contingente fenomenologia. Come scriveva Marx nel 1844, «Solo la superstizione politica immagina ancora che la vita civile debba di necessità essere tenuta unita dallo Stato, mentre, al contrario, nella realtà, lo Stato è tenuto unito dalla vita civile» (6). E la cosa non è tanto più vera oggi, dopo 170 anni di sviluppo capitalistico mondiale? Ecco, si tratta di passare dalla «vita civile» alla vita semplicemente umana.
Come si vedrà, propongo un’accezione dello Stato di diritto fondata sui rapporti sociali dominanti nella nostra epoca storica (borghese, capitalistica), e non su una particolare e contingente fenomenologia politico-istituzionale dello Stato.
Nel corso di un’intervista rilasciata l’11 dicembre 2015 a Radio France Inter il Premier francese Manuel Valls ha dichiarato che lo «stato d’emergenza è lo Stato di diritto», e che l’obiettivo di costituzionalizzarlo per renderlo più adeguato alle sfide lanciate dal terrorismo jihadista alla Francia si inquadra perfettamente dentro la cornice dello Stato di diritto. Secondo Valls è sbagliato contrapporre lo stato d’emergenza, e lo stesso stato d’eccezione, allo Stato di diritto. Sebbene da una prospettiva radicalmente diversa, anzi radicalmente opposta, mi sento di condividere la sostanza della tesi “decisionista” di Valls. «Stiamo facendo uso del quadro giuridico dello Stato di emergenza», ha continuato il Premier francese, «per interrogare le persone che fanno parte del movimento jihadista radicale e tutti coloro che sostengono l’odio verso la Repubblica». Un momento! «Tutti coloro che sostengono l’odio verso la Repubblica»: potenzialmente anche chi scrive può dunque finire nel mirino dello Stato di diritto francese, e non a caso su un post del 19 novembre scrivevo con ironia: «A proposito, se scrivo Abbasso la République (bourgeoise)! sono passibile di estradizione verso la Patria dei droits de l’homme?» Tra l’altro la minaccia repressiva contro «Tutti coloro che sostengono l’odio verso la Repubblica» dimostra quanto sia illusorio sperare che l’attenzione poliziesca-giudiziaria del Leviatano possa esaurirsi dentro il perimetro della «lotta al terrorismo», come peraltro insegna la stessa esperienza italiana degli “anni di piombo”.
In effetti, lo stato di emergenza proclamato in Francia dopo gli attentati del 13 novembre 2015 è apparso a molti come una nuova forma di regime politico che trova la propria legittimazione nella difesa della democrazia e dei diritti umani in una situazione eccezionale. Ancorché politicamente strumentale, la propaganda governativa la dice lunga in primo luogo sulla natura della cosiddetta democrazia e dei cosiddetti «diritti umani» nella società divisa in classi sociali, e che solo per questo non può conoscere altro potere che non sia quello di classe (la democrazia è solo una delle diverse forme che può assumere questo potere), e altri cosiddetti «diritti umani» che non siano chiamati a coprire, piuttosto maldestramente occorre dire, una realtà sociale che trasuda disumanità da tutti i pori. La cosa naturalmente non appare così ovvia alla quasi totalità della popolazione, in Francia come in altri Paesi occidentali; sempre più individui sembrano anzi ben disposti a chiedere al Leviatano protezione da quegli attacchi del “nemico” che si giustificano solo con la realtà sociale e con la politica estera di quegli stessi Paesi. Naturalmente il Mostro è ben contento di offrire la sua paternalistica protezione a cittadini ridotti all’impotenza per ciò che riguarda le famose leve del comando. Non si tratta, è bene precisarlo per non dare l’impressione che anche chi scrive partecipi al miserrimo pianto dei nostalgici della “vera democrazia” di una volta (quale?, quando?), di un’impotenza recente, ma di un dato strutturale inerente alla stessa natura classista della vigente società.
Il processo sociale, considerato sempre alla scala mondiale, più crea insicurezza, precarietà, crisi economiche, violenza e quant’altro (oltre che “fluida” la vita si fa sempre più effimera e pericolosa), e più sollecita le persone che ne sono vittime a invocare appunto l’intervento protettivo dello Stato: per questo non deve stupire nessuno se i famosi sondaggi d’opinione attestano che «sempre più persone sono disposte a tollerare maggiore sorveglianza e a fare qualche concessione rispetto ai propri diritti alla privacy» (Osservatorio sulla Repressione). La cosa, peraltro, era apparsa oltremodo chiara già negli Stati Uniti dopo l’11 Settembre 2001. In Italia oggi giustamente si parla di «populismo giuridico» in riferimento a quei provvedimenti normativi destinati non tanto a sanzionare comportamenti “penalmente rilevanti”, quanto piuttosto a venire incontro al senso di insicurezza “esistenziale” sperimentato dalla gente. È il caso del reato d’immigrazione clandestina («La logica vorrebbe la sua depenalizzazione, ma nella componente sicurezza l’elemento psicologico e di percezione è molto importante»), o del reato di omicidio stradale (dalla colpa al dolo), le cui nefaste conseguenze sulla vita dei futuri “criminali della strada” (criminali in forza di legge) e sulle loro famiglie sono abbastanza intuibili – peraltro senza autorizzare legittime aspettative circa significativi miglioramenti nella casistica dei morti a causa di incidenti stradali. «Il disegno di legge», ha dichiarato il deputato del PD Alfredo Bazoli, «si è reso necessario per la acuta sensazione di ingiustizia che episodi di morti a causa di incidenti stradali hanno generato nell’opinione pubblica»: e tanto basta a decretare tenendo conto della «sicurezza percepita» dall’opinione pubblica (che peraltro vota!), la quale si sente minacciata da quello che potremmo definire un terrorismo generico (o sistemico), da una impalpabile minaccia che incombe sulla sua testa costantemente e da tutte le parti. «Mi terrorizzava l’idea di una bomba dell’Isis e invece eccomi per strada, viva per miracolo e in possesso dei soli vestiti che indosso»: così commentava davanti all’immancabile telecamera una signora che qualche giorno fa ha subito il crollo della propria abitazione nel cuore della capitale italiana. Non ci si può rilassare un attimo, nemmeno dentro le confortevoli mura della propria casa!
L’aspetto più odioso e più disperante della faccenda è che sono proprio gli strati sociali che occupano i livelli più bassi della struttura sociale, ossia quelli che, in teoria, più di ogni altro “agglomerato sociale” avrebbero interesse a rivoltarsi contro lo stato di cose esistente, che subiscono, a causa della loro stessa cattiva condizione sociale, il fascino delle ricette d’ordine che demagoghi e populisti non smettono di preparare. Basta considerare la paura dei proletari di perdere il lavoro e le protezioni assicurate da un sempre più traballante welfare a causa degli immigrati «che ci rubano il lavoro» – e magari anche la casa e le donne! Scrive Gianni Riotta (La Stampa, 31/01/16): «”Datemi un dollaro o voto Trump!”: il cartello esibito in strada da un ironico mendicante americano sta facendo il giro del web e, speriamo, frutterà qualche spicciolo al brav’uomo. Che ha coniato, col pennarello su un pezzo di cartone, la migliore analisi della politica occidentale 2016. Chi si sente escluso dai frutti del boom economico di tecnologia e globalizzazione, i giovani senza laurea, gli operai bianchi che perdono il lavoro in fabbrica, le anziane private della sospirata pensione»: questa varia umanità perdente oggi minaccia di rivolgersi ai populisti, negli Stati Uniti e in Europa. Gli anticapitalisti continuano a rimanere disoccupati: meglio il dollaro di oggi promesso da Trump che la rivoluzione sociale di domani promessa da Marx! Conoscere perfettamente le cause economiche e psicologiche di questa maledetta dialettica sociale non rende certo quest’ultima meno odiosa e disperante. Quando i politici e gli intellettuali progressisti invitano la gente a ragionare con la testa piuttosto che con la pancia, salvo poi non mutare in alcun modo, per ciò che riguarda la sostanza dei problemi, la situazione e piagnucolare sul successo elettorale dei demagoghi e dei populisti di turno (oggi rubricati come “antipolitica”), essi rendono evidente quanto miserrime siano le loro illusioni circa la possibilità di un Capitalismo “dal volto umano”, o quantomeno un po’ più “equo e solidale”, e in ogni caso in linea con gli “standard di civiltà” assicurati dallo Stato di diritto.
A proposito dell’evocato terrorismo (di classe)! Scriveva nel 1924 il comunista Evgeni Bronislavovič Pašukanis: «La giustizia penale dello Stato borghese è un terrorismo di classe organizzato che si differenzia solo per il grado di acutezza dalle cosiddette misure eccezionali applicate durante la guerra civile. Già Spencer aveva rilevato la stretta analogia e addirittura l’identità fra la reazione difensiva contro attacchi esterni (guerra) e la reazione contro chi viola l’ordine interno» (7). Forse seguire il filo rosso proposto da Pašukanis può esserci di qualche utilità, soprattutto per districarci meglio nel groviglio di problemi politici e giuridici posti dalla tensione dialettica tra fronte interno e fronte esterno. Una volta ho sconvolto un mio interlocutore rigorosamente “marxista”, il quale cercava di porre in antitesi il lavoro di cui parla la Costituzione italiana, da lui considerata «un decisivo passo in avanti verso equilibri politici e sociali più avanzati» (e per questo, sempre secondo lui, «tradita»), con la prassi dello sfruttamento capitalistico, proponendogli la «rozza e bizzarra» tesi che segue: i capitalisti sfruttano i lavoratori con pieno diritto. «Di che diritto parli?» mi urlò il poverino. Del solito, del vero, dell’unico diritto che abbia un autentico significato storico e sociale: il diritto che fa capo al più forte, ossia alle classi dominanti. Tutto il resto è chiacchiera ideologica che serve solo a ingannare i dominati. Come si vede, non si tratta del diritto formale – meglio: ideologico, mistificato – di cui parlano intere biblioteche dedicate al tema e che rappresenta l’oggetto della scienza giuridica borghese.
Continua qui (vedi pagina 13)
(1) Dallo Stato di diritto al security state, Il Manifesto, 25 gennaio 2016.
(2) P. I. Stučka, La funzione rivoluzionaria del diritto e dello Stato, In AA. VV., Teorie sovietiche del diritto, Giuffrè, 1964.
(3) Cosa intendo per punto di vista di classe? Sul piano teorico-politico è la prospettiva dalla quale approccia i fenomeni sociali chi si batte contro il superamento della divisione in classi sociali degli uomini, considerata il fondamento sociale della dimensione disumana nella quale tutti nasciamo e viviamo. Questa dimensione proietta la sua maligna ombra sull’esistenza di tutti gli individui, anche su quella degli individui più abbienti. La psicoanalisi più critica e la letteratura umanamente più sensibile sono state in grado di mettere in luce l’impatto psicologico-emotivo che la disumana condizione sociale ha sui diversi strati sociali. Borghesi, piccolo-borghesi, proletari, sottoproletari, strati sociali rovinati e in decomposizione: non tutti gli individui rispondono allo stesso modo alle “sollecitazioni” del Dominio, ma tutti le subiscono. Meglio: non tutti gli individui riproducono allo stesso modo il Dominio. Infatti, fra noi e il Dominio sussiste un rapporto di intimità, non di esteriorità: il Dominio è dentro di noi, non fuori di noi. Di più: il Dominio siamo noi stessi in quanto, per dirla marxianamente, personificazione del rapporto sociale capitalistico. Proprio questa intimità conferisce al Dominio sociale del XXI secolo una particolare forza materiale e immateriale – ideologica, psicologica.
Sotto questo aspetto l’appartenenza sociale del soggetto rivoluzionario non gioca un ruolo fondamentale, prova ne sia che i fondatori della moderna teoria critico-rivoluzionaria provennero dalla classe dominante, e ciò è un “paradosso” che si spiega facilmente proprio a partire 1. dalla divisione classista della società (vedi, ad esempio, la divisione fra lavoro materiale e lavoro intellettuale) e 2. dalla universale condizione disumana.
C’è poi da considerare il piano storico-sociale della questione, il quale ci invita a porci la seguente domanda: quale classe ha interesse a spezzare lo status quo sociale (l’enfasi della locuzione va posto sull’aggettivo) in vista del superamento della dimensione classista? Ovviamente solo i nullatenenti hanno l’interesse a ribellarsi contro il rapporto sociale di dominio e di sfruttamento che riproduce sempre di nuovo la divisione classista della società, mentre legittimamente le classi dominanti hanno e difendono l’opposto interesse. Come si vede, sotto questo rispetto la natura classista della dimensione disumana è fondamentale. D’altra parte, «Se vince, il proletariato non diventa perciò il lato assoluto della società; infatti esso vince solo togliendo se stesso ed il suo opposto» (Marx, La sacra famiglia). Emancipando se stesso, il proletariato emancipa l’intera umanità. Sotto questo fondamentale aspetto il punto di vista di classe coincide perfettamente con il punto di vista umano, locuzione che difatti adopero più spesso perché mi sembra più adeguata a sintetizzare la complessa dialettica che ho cercato di abbozzare.
(4) M. Horkheimer, Sulla Sociologia delle relazioni di classe, 1943, inedito, nonsito.org..(5) Qualche giorno fa ho postato su Facebook la seguente scherzosa riflessione:
Tu chiamalo, se vuoi, patrimonio!
Da Libero Quotidiano: «Il fronte dei contrari al ddl Cirinnà guadagna un testimonial non da poco: Adriano Celentano. “Giusti i diritti civili anche nelle unioni omosessuali”, scrive il cantante nel suo blog, “ma il matrimonio è solo tra uomo e donna altrimenti si chiamerebbe patrimonio». Patrimonio, bravo!
Non so dire se il molleggiato nazionale è il «re degli ignoranti», come ama definirsi, o se invece sia un emerito idiota, come ebbe a dire di Lui David Bowie dopo un’esilarante ospitata in una trasmissione celentanesca del 1999; devo dire però che stavolta, senza averne la benché minima consapevolezza, il cantante lombardo ha evocato qualcosa che merita molta attenzione. Di che parlo? Di questo: «Lo sviluppo della forma giuridica raggiunge il suo momento culminante nella società borghese-capitalistica. Questo processo può anche definirsi come processo di dissoluzione dei rapporti patriarcali organici e di loro sostituzione con rapporti giuridici, con rapporti cioè tra soggetti formalmente eguali. La dissoluzione della famiglia patriarcale, il cui pater familias era proprietario della forza lavoro della moglie e dei figli, e la sua trasformazione in famiglia contrattuale, in cui i coniugi stipulano un contratto patrimoniale e i figli (come per esempio nelle fattorie americane) ricevano dal padre un salario, costituiscono uno dei più tipici esempi di questa evoluzione. Lo sviluppo dei rapporti mercantili-monetari sospinge avanti questa evoluzione» (E. B. Pašukanis). E sospingendo, sospingendo…
La citazione è tratta da E. B. Pašukanis, La teoria generale del diritto e il marxismo, in AA. VV., Teorie sovietiche del diritto.
(6) K. Marx, F. Engels, La sacra famiglia, Opere, IV, Editori Riuniti, 1972.
(7) E. B. Pašukanis, La teoria generale del diritto e il marxismo. Due parole su questo eccellente testo. Si tratta di un tentativo, a mio avviso ben condotto e per molti versi riuscito, di mettere in intima e dialettica relazione le forme del diritto e le forme della merce, così da superare la concezione, diffusissima fra i marxisti, secondo la quale il diritto non sarebbe che una mera sovrastruttura ideologica. Per Pašukanis si può parlare di diritto in senso proprio solo con l’avvento della moderna società borghese, a causa del peculiare modo di darsi e di manifestarsi del rapporto sociale capitalistico di dominio e di sfruttamento.
Egli riprese e sviluppò le tesi marxiane contenute nella Critica del programma di Gotha e le tesi leniniane esposte in Stato e rivoluzione, per giungere alla negazione di un diritto proletario o socialista in senso stretto. Pašukanis rifiuterà sempre l’idea di una teoria generale marxista del diritto che non sia radicalmente critica, e che non abbia come modello la marxiana critica dell’economia politica. Con ciò egli intese combattere due errate – e convergenti quanto a risultato – posizioni che convivevano nel Partito bolscevico e che finiranno per eliminarlo (anche fisicamente, nel 1937): quella che considerava il diritto borghese alla stregua di una mera sovrastruttura ideologica, e che quindi misconosceva la profonda relazione che insiste tra la forma-merce e la forma-diritto, e quella che si batteva per una sistemazione positiva e dogmatica del «diritto socialista», considerato una forma superiore del diritto che non andava indebolito né calunniato con il «nichilismo giuridico» (così lo definì Andrej Januar’evič Vyšinskij, lo «scienziato giuridico di Stalin», l’astro nascente del “diritto socialista”) di chi amava nascondersi dietro le tesi di Marx, di Engels e di Lenin a proposito dell’estinzione dello Stato e di ogni forma di coazione di stampo classista. La crescente opposizione che il «nichilismo giuridico» di Pašukanis incontrò nel seno di un Partito sempre più stalinizzato si capisce meglio alla luce della «definizione dell’intero sistema economico sovietico come Capitalismo di Stato proletario»: «Dopo la discussione svoltasi al XIV Congresso», scriverà Pašukanis in una nota alla terza edizione del suo libro, «tale definizione sollevò l’appropriata censura dei critici. Grazie a questa correzione, il concetto di basilare non può che guadagnare in chiarezza perché impiegando il termine “capitalismo di Stato” avevo in vista un aspetto soltanto della questione: la conservazione dello scambio mercantile e della forma di valore» (ibidem). «Un aspetto soltanto»! È chiaro che la posizione di Pašukanis mal si amalgamava, nonostante ogni tentativo di “autocritica”, con la “dottrina” del «socialismo in un solo Paese», la quale rappresentò la giustificazione scritta in un linguaggio pseudomarxista (che poi è quanto basta all’intellettuale “organico” per stilare certificati di autenticità “marxista”) della costruzione a tappe forzate del Capitalismo di Stato e di una moderna potenza mondiale. Di Capitalismo di stato e di diritto borghese esercitato dal proletariato armato in alleanza con i contadini poveri, si poteva parlare, senza temere il plotone di esecuzione o la scomparsa nel nulla (leggi gulag e Siberia) ai tempi dell’ultimo Lenin, alle prese con i postumi materiali e ideologici del Comunismo di guerra e con la necessità di una Nuova Politica Economica; ai tempi dell’«accumulazione originaria del socialismo» e del Diritto Socialista occorreva riabilitare il Lassalle crudelmente strapazzato da Marx nella Critica del programma di Gotha. Scriveva Pašukanis: «Marx concepiva il passaggio al comunismo sviluppato non come passaggio a nuove forme di diritto, ma come estinzione della forma giuridica in generale, come liberazione da questa eredità dell’epoca borghese, destinata a sopravvivere alla borghesia stessa». A tal riguardo molto interessanti appaiono anche le parole di Lenin che seguono, sempre a commento del citato testo marxiano del 1875: «La parola “comunismo” può essere anche qui usata nella misura in cui i mezzi di produzione divengono proprietà comune [nota per gli statalisti: qui comune non equivale a Stato], purché non si dimentichi che non è un comunismo completo». Al di là dell’annoso e controverso problema inerente agli “stadi di sviluppo” del comunismo, le preoccupazioni dottrinarie di Lenin, esternate proprio alla vigilia dell’Ottobre, si comprendono soprattutto alla luce del “socialismo” e del “comunismo” decretati nella Russia di Stalin per decreto. C’è forse qualcosa di profetico in quelle preoccupazioni, almeno così mi sembra.
Ma completiamo la citazione, per molti aspetti sorprendente: «Nella sua prima fase, nel suo primo grado, il comunismo non può essere, dal punto di vista economico, completamente maturo, completamente libero dalle tradizioni e dalle vestigia del capitalismo. Di qui un fenomeno interessante come il mantenimento dell’”angusto orizzonte giuridico borghese” nella prima fase del regime comunista. Certo, il diritto borghese, per quel che concerne la distribuzione dei beni di consumo [non delle merci, dei valori di scambio], suppone pure necessariamente uno Stato borghese, poiché il diritto è nulla senza un apparato capace di costringere all’osservanza delle sue norme. Ne consegue che in regime comunista sussistono, per un certo tempo, non solo il diritto borghese ma anche lo stato borghese, senza borghesia! Ciò può sembrare un paradosso o un gioco dialettico del pensiero e questo rimprovero è stato spesso mosso al marxismo da gente che non si è mai data la minima pena di studiarne la sostanza estremamente profonda» (Lenin, Stato e rivoluzione, Opere, XXV, Editori Riuniti, 1967). Per finire, ecco quanto scriveva Marx a propositi del diritto borghese in guisa di ugual diritto «nella prima fase della società comunista»: «Malgrado questo progresso, questo ugual diritto continua a recare un limite borghese. […] Questo diritto uguale è diritto diseguale per lavoro diseguale. Esso non riconosce distinzioni di classe, perché ognuno è soltanto operaio come chiunque altro, ma riconosce tacitamente la ineguale attitudine individuale e pertanto la capacità di rendimento degli operai come privilegi naturali. Esso è perciò – per il suo contenuto – un diritto della diseguaglianza, come ogni diritto. Il diritto può consistere soltanto, per la natura che gli è propria, nell’uso di una uguale misura; ma individui dissimili (e non sarebbero individui diversi se non fossero dissimili) sono misurabili con ugual misura solo in quanto li si sottomette a un ugual punto di vista, in quanto vengono considerati da un lato ben preciso; per esempio, nel caso dato, vengono trattati soltanto come operai e in loro non si veda che questo, prescindendo da ogni altra cosa. Inoltre, un operaio è sposato e l’altro no; uno ha più figli dell’altro. Con uguale produttività e quindi con uguale partecipazione al fondo comune sociale, l’uno riceve, dunque, più dell’altro, l’uno è più ricco dell’altro, e così via. Per evitare tutti questi inconvenienti, il diritto dovrebbe essere, invece che uguale, ancora più disuguale» (Critica del programma di Gotha, Savelli, 1975). Anche qui, sembra che Marx sia un incontentabile dottrinario, uno che critica perfino l’assetto egualitario della società postcapitalistica. Ovviamente non si tratta di questo; Marx sapeva benissimo che fin quando l’umanità non passerà dal regno del diritto, sebbene uguale, al regno della libertà (o dell’umanità) gli individui saranno sempre esposti al rischio di ritornare alla «vecchia merda» della divisione classista della società. La necessità come peccato originario? Penso proprio di sì.
Insomma, solo entro limiti concettuali e politici assai ristretti si può parlare, in modo non ideologico né apologetico, di un «diritto proletario», e se ne deve parlare in primo luogo mettendone in luce tutte le contraddizioni, tutti i limiti, tutte le tare che necessariamente gli derivano dal vecchio mondo capitalistico – che poi è quello che ci tocca oggi in sorte! Come lo Stato proletario non è più uno Stato nell’accezione tradizionale del concetto, perché tende coscientemente al proprio esaurimento, così il «diritto proletario» non è già più un diritto nel senso tradizionale del concetto. La persistenza di uno «Stato proletario» e di un «diritto proletario» in un solo Paese è qualcosa che l’autentico rivoluzionario ha imparato a decifrare.
Un’ultima annotazione sui concetti di “struttura” e “sovrastruttura”. Scriveva Stučka: «Chi abbia assimilato il modo di pensare di Marx ed Engels in ordine al capitale, al denaro e così via, concepiti come rapporti sociali, comprenderà agevolmente, dunque, quel che andiamo dicendo in relazione al sistema dei rapporti sociali. Ciò costituirà una più difficile materia per il giurista, il quale vede nel diritto una mera sovrastruttura tecnica e artificiale che stranamente domina, però, la sua base. Persino Marx pagò per un breve periodo il suo tributo a questa concezione, finchè parlò del diritto come di una sovrastruttura ideologica: Marx si era infatti formato sul diritto romano e, in genere, sui concetti giuridici degli anni trenta che nel diritto vedevano solo un’espressione della volontà generale (volkswillen) e si era assuefatto alla relativa terminologia» (La funzione rivoluzionaria del diritto e dello Stato). Molti epigoni hanno voluto impiccare Marx a quella terminologia e soprattutto alla famosa analogia che rimanda all’idea di edificio. Dal punto di vista della prassi sociale umana, ossia della totalità delle attività umane, ogni sfera, ogni attività, ogni creazione materiale e immateriale, in una sola parola: ogni singola esperienza umana appare come facente parte di una struttura, e quindi essa stessa è da considerarsi come un dato strutturale della realtà. A differenza di quel che pensa il “materialista dialettico” ortodosso, ciò non equivale affatto all’hegeliana notte che fa apparire nere tutte le vacche: il punto di vista della totalità non esclude ma anzi presuppone l’esistenza di momenti egemonici, per dirla sempre con Marx, ossia di attività che dànno coerenza e direzione alla prassi sociale nel suo complesso, a partire dall’attività afferente alla produzione e allo scambio della ricchezza sociale nella sua attuale forma capitalistica. «Il risultato al quale perveniamo non è che produzione, distribuzione, scambio, consumo, siano identici, ma che essi rappresentano tutti delle articolazioni di una totalità, differenze nell’ambito di una unità. La produzione assume l’egemonia sugli altri momenti. […] Indubbiamente anche la produzione, nella sua forma unilaterale, è da parte sua determinata dagli altri momenti. […] Tra i diversi momenti si esercita un’azione reciproca. E questo avviene in ogni insieme organico» (K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, Grundrisse, I, La Nuova Italia, 1978). La morta rigidità del metaforico edificio non regge il confronto con la viva e complessa realtà dell’«insieme organico», sia che si parli di economia in senso stretto, sia che ci si riferisca al rapporto fra l’economico e il sociale in generale. In ogni caso così la pensa chi scrive, eventualmente anche contro Marx: se Dio vuole, sono ateo! E soprattutto non sono marxista…